
Valutazione delle costruzioni esistenti e interventi
La circolare 7/2019 sottolinea l’importanza del capitolo 8 delle NTC relativamente alle strutture esistenti ed alle opere realizzate su di esse; la Circolare accentua l’importanza primaria degli interventi locali e di miglioramento rispetto agli adeguamenti sismici. Questo è il motivo fondamentale per cui le varie forme di intervento sono ora elencate, nelle NTC 2018 rispetto alle NTC 2008, dalla meno impattante alla più impattante, dalle riparazioni e rafforzamento locale sino all’adeguamento.
Per “costruzioni esistente” si intende qualunque struttura che, al momento del progetto di variante e/o cambio di destinazione d’uso o al momento della verifica della sicurezza, è completamente concretizzata.
Una struttura può definirsi completamente realizzata quanto alla data della redazione della valutazione della sicurezza e/o di redazione del progetto d’intervento, il certificato di collaudo strutturale statico sia stato già depositato presso gli uffici competenti del territorio.
Nel caso di opere per le quali all’epoca del fine lavori non vi era l’obbligo di redazione del certificato di collaudo, la Circolare 7/2019 precisa che l’opera si definisce completamente realizzata se sono state interamente realizzate le strutture ed i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture.
Prima di affrontare un progetto di fattibilità per interventi su edifici esistenti è bene individuare come tali interventi vanno a modificare le strutture dell’opera esistente.
Anche il D.M. 2018 fa riferimento a dei principi molto importanti che il progettista dell’intervento di adeguamento o di miglioramento dello stabile deve possedere al fine di ben armonizzare il rapporto quantità-costi in modo da decidere a priori se il progetto è idoneo o meno.
Spesso dei lavori di manutenzione staordinaria ad un fabbricato consistenti nel rifacimento di impianti o di ricomposizioni degli spazi interni, o di un cambio di destinazione d’uso, possono interagire con gli stati limite ultimi e gli stati limite di esercizio della struttura o di una sua parte.
Questo è il motivo per cui interventi di qualunque tipo su costruzioni esistenti devono tenere conto di quanto segue:
- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione;
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui difetti non siano completamente manifestati;
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.
Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà, inoltre, tenere conto che
- la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla documentazione disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive;
- la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla produzione e posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione, del livello di approfondimento delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse;
- i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive.
Gli aspetti sopra descritti sono di essenziale importanza anche al fine della redazione di un buon progetto strutturale. Infatti un progetto ex novo è molto più semplice di un adeguamento dell’esistente a nuovo destinazioni d’uso.

Questo è il motivo per cui nel nuovo D.M. si parla di “livelli di conoscenza” che dipendono dall’informazione disponibile per il manufatto esistente da cui derivano dei “fattori di confidenza” che modificano i metodi si analisi e di verifica.
Per beni del patrimonio culturale di valenza storica, artistica o urbanistica-ambientale, anche se non esplicitamente vincolanti, la Circolare 7/2019 stabilisce che il documento normativo applicabile, per lavori di riduzione della vulnerabilità sismica, è il D.P.C.M. del 9 febbraio 2011 intitolato” Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008″. Il tutto è applicabile fatto salvo quando sostenuto al paragrafo 8.4 delle NTC 2018 secondo il quale per beni culturali in zona sismica è in ogni caso possibile limitarsi ai soli interventi di miglioramento sismico effettuando, però, la relazione di valutazione della sicurezza.
La Circolare aggiunge la necessità, da parte del progettisti degli interventi su strutture esistenti, di inserire negli elaborati di progetto lae caratteristiche geometriche e strutturali della costruzione ed il grado di approfondimento raggiunto con le prove e le indagini in situ.
La valutazione della sicurezza ha lo scopo di individuare le criticità nei confronti di tutte le azioni di calcolo, sia statiche che dinamiche. Tale valutazione della sicurezza per strutture in muratura viene effettuata nei confronti dei meccanismi locali e globali di collasso. La Circolare precisa che la verifica dei mjeccanismi globali diviene significativa solo dopo che gli eventuali interventi abbiano eliminato i meccanismi locali di collasso. Per i fabbricati in muratura in aggregato, molto frequenti nei centri storici italiani, il comportamento globale non è né definibile né identificabile.
La Circolare invita i progettisti strutturali a focalizzarsi nell’individuazione di criticità locali: nicchie, canne fumarie, divisori, di massa e rigidezza importanti, demoliti, cavedi, aperture in braccia, riprese murarie disordinate ecc.
Altre considerazioni della Circolare 7/2019 sono:
- obbligatorietà del collaudo statico per gli interventi, tranne per quelli locali;
- ricerca esplicita, da parte dei tecnici, della regolarità;
- esplicitazione nei progetti dei livelli di sicurezza attuali e po9st-interventi;
- esplicitazione di eventuali limitazioni d’uso della struttura analizzata.
- Inoltre, si ricorda che le norme vigenti consentono l’uso di opere esistenti anche se non raggiungono i livelli di sicurezza richiesti per le strutture nuove.
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